IL CONSIGLIO DI STATO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso in appello
n. 9605/2004  proposto da Bossi Umberto, rappresentato e difeso dagli
avv. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Sandro De Nardi del Foro di
Treviso  e  Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso
lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
    Contro  l'Ufficio  elettorale nazionale per il Parlamento europeo
(presso  la  Corte  suprema  di  cassazione),  in  persona del legale
rappresentante  pro  tempore  rappresentato  e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via dei
Portoghesi   n. 12;  e  nei  confronti  di  Salvini  on. Matteo,  non
costituitosi,  per la riforma della sentenza Tribunale amministrativo
regionale  Lazio,  sezione  I,  n. 9928 del 29 settembre 2004, con la
quale e' stato respinto il ricorso proposto da Bossi on. Umberto;
    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Vista  la  memoria presentata dalla medesima a sostegno delle sue
difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  17  maggio  2005 il relatore
consigliere  Aniello Cerreto ed altresi' gli avv. Manzi, Bertolissi e
De Nardi nonche' l'avv. dello Stato Fedeli;
    Visto il dispositivo di decisione n. 297/2005;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    1.   -  Con  il  ricorso  in  appello  in  epigrafe,  ritualmente
notificato  e  depositato, l'on. Umberto Bossi ha premesso di essersi
candidato,    nonostante    le    precarie   condizioni   di   salute
(universalmente  note),  alle  elezioni  dei  membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia tenutesi il 12 e 13 giugno del 2004; che
il   successivo  6  luglio  veniva  proclamato  eletto  sia  nella  I
circoscrizione  (Italia  nord  occidentale) che nella II (Italia nord
orientale); che non aveva personalmente ricevuto alcuna comunicazione
ufficiale  in  ordine a tali proclamazioni; che il seguente 15 luglio
l'Ufficio  elettorale  nazionale  per il Parlamento europeo presso la
suprema Corte di cassazione, dopo avere constatato che esso esponente
non  aveva  fatto  pervenire  entro le ore ventiquattro del 14 luglio
2004 alcuna dichiarazione di opzione, aveva provveduto ad individuare
mediante  sorteggio  la  circoscrizione  da assegnargli, identificata
cosi'  nella  II  (Italia  nord  est),  ed  individuato  l'eletto  in
surrogazione  nella persona dell'on. Matteo Salvini; che, a fronte di
tanto,  l'esponente  si  era  attivato,  il successivo 16 luglio, per
esercitare   il   diritto   di   opzione  accordatogli  dalla  legge,
scegliendo,   invece,   la   I  circoscrizione;  che,  tuttavia,  con
provvedimento  del  giorno  19  tale  opzione  era  stata  dichiarata
irricevibile   dal   medesimo  Ufficio  elettorale,  «stante  la  non
modificabilita .... dell'atto gia' adottato da questo ufficio in data
15  luglio  2004,  impugnabile  davanti al giudice amministrativo», e
sull'ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il 6 luglio 2004
erano  state rese «con modalita' che ne determinano la conoscibilita'
legale da parte degli interessati».
    L'interessato, premesso tutto cio', insorgeva presso il Tribunale
amministrativo regionale Lazio avverso i riferiti atti ed operazioni,
compiuti dall'Ufficio elettorale nazionale, compresa la proclamazione
degli eletti.
    A  fondamento  del  gravame  veniva  dedotto  un articolato mezzo
d'impugnativa  cosi' rubricato: violazione e falsa applicazione degli
artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979; difetto dei presupposti legali;
violazione  dei  principi  di  eguaglianza e di ragionevolezza di cui
all'art. 3  Cost.  anche in rapporto al tertium comparationis evocato
in  ricorso;  violazione  del  principio  del  buon andamento e della
imparzialita' della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Con  questo motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo
la  quale  ai  fini  della decorrenza del termine per l'esercizio del
diritto   di   opzione   da   parte  del  candidato  eletto  in  piu'
circoscrizioni  occorrerebbe  la  personale  ricezione  da  parte sua
dell'attestato  di  ciascuna  proclamazione,  avendosi a che fare con
atti recettizi.
    In  via  subordinata,  per  l'eventualita' che non fosse reputata
condivisibile  l'interpretazione  normativa  proposta  in ricorso, la
parte   ricorrente   prospettava   un'eccezione   di   illegittimita'
costituzionale   degli  artt. 22  e  41  della  legge  n. 18/1979  in
relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
    Resisteva  all'impugnativa  l'Avvocatura generale dello Stato per
l'amministrazione  intimata, deducendo l'infondatezza delle doglianze
avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.
    2.  -  Con  la  sentenza n. 9928/2004 il Tribunale amministrativo
regionale  ha  respinto  il ricorso, osservando che la fattispecie e'
regolata  da  una  precisa  disposizione  normativa, l'art. 41, comma
primo, della legge n. 18 del 1979, il quale prevede quanto segue: «Il
candidato  che  risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare
all'Ufficio  elettorale  nazionale,  entro  otto  giorni  dall'ultima
proclamazione,  quale  circoscrizione  sceglie.  Mancando  l'opzione,
IUfficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio».
    Secondo il Tribunale amministrativo regionale, questa previsione,
che  concentra  la regolamentazione dell'istituto intorno al quale e'
causa,  esprime  in  modo  univoco  l'intento  del legislatore di far
decorrere  il  termine  stabilito  per  l'esercizio  del  diritto  di
opzione, appunto, dal perfezionamento della «ultima proclamazione» in
se   stessa  considerata  (secondo  un'impostazione  che  si  ritrova
nell'art. 6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilita), e non
gia'  dal momento della notizia che l'interessato ne abbia acquisito.
E  la  relativa  intenzione legislativa si rivela con evidenza ancora
maggiore  se  si  considera  che  nel  contesto  della  stessa  fonte
normativa  esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che
pone  a carico degli uffici elettorali circoscrizionali di inviare un
attestato ai candidati proclamati eletti.
    Precisa   il   Tribunale   amministrativo  regionale  che  se  il
legislatore  avesse  voluto  realmente  ancorare il dies a quo di cui
sopra  alla  ricezione del detto attestato, piuttosto che alla pura e
semplice  formalita'  della  proclamazione  degli eletti, e' al primo
evento, e non al secondo, che l'art. 41 avrebbe fatto riferimento.
    Il   Tribunale  amministrativo  regionale  ha  infine  dichiarato
manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita' degli
artt. 22  e 41 legge n. 18/1979 con riferimento agli artt. 3, 51 e 97
Cost.,  tenuto  conto  della  primaria  esigenza  di  fissare in modo
semplice  e  certo  il termine per l'opzione al fine di costituire in
modo  sollecito l'organo elettivo comunitario anche in considerazione
del  contesto  di  pubblicita' in cui si trova tipicamente immerso il
procedimento elettorale.
    3.  -  Avverso  detta sentenza l'on. Bossi ha dedotto le seguenti
doglianze:
        il    Tribunale   amministrativo   regionale   aveva   svolto
considerazioni  del  tutto  teoriche  ed  astratte  senza tener conto
dell'irragionevolezza   e   dell'irrazionalita'   delle   conseguenze
verificatesi nel caso concreto;
        gli   artt. 22  e  41  della  legge  n. 18/1979  erano  stati
interpretati   dal   Tribunale   amministrativo   regionale  in  modo
atomistico,  con  gravissimi  riflessi  anche su altri istituti della
medesima  legge  ed  in  particolare sulla decorrenza del termine per
eliminare  le  incompatibilita' con la carica di parlamentare europeo
di cui all'art. 6 della medesima legge;
        il  ragionamento  del  Tribunale amministrativo regionale era
erroneo  in  quanto sviluppato sull'esigenza «superiore» di garantire
la   sollecita   costituzione   dell'organo   rappresentativo   senza
considerare  la  posizione  soggettiva  del  candidato eletto in piu'
circoscrizioni  cui  la legge affidava la scelta della circoscrizione
in cui volesse essere eletto;
        non si era tenuto conto che l'on. Bossi per fatto notorio era
ricoverato  in  fin  di  vita  in  una  clinica svizzera, per cui era
prevedibile che non sarebbe stato esercitato il diritto di opzione;
        per  poter  manifestare  un'opzione  il candidato deve essere
messo innanzitutto nelle condizioni di conoscere legalmente di essere
stato eletto in piu' circoscrizioni, per cui fino a che non gli venga
comunicata  l'ultima  proclamazione  non  puo'  scattare  il  termine
perentorio per l'esercizio dell'opzione;
        per  prassi  applicativa,  per  le  elezioni  nazionali viene
sempre    personalmente   comunicata   l'attestazione   dell'avvenuta
proclamazione e per le elezioni attuali altre cancellerie, diverse da
quelle  di Milano e Venezia, avevano provveduto a darne comunicazione
agli eletti nello stesso giorno della proclamazione;
        l'errore  in  cui  era  incorso  l'on. Bossi doveva ritenersi
scusabile atteso che la Corte di appello aveva testualmente precisato
che la notifica per decorrenza termini decorreva dal 9 luglio 2004;
        non   era   condivisibile   la   motivazione   del  Tribunale
amministrativo  regionale in ordine alla manifesta infondatezza della
questione  di  costituzionalita' sollevata, atteso che gli artt. 22 e
41,  legge  n. 1979,  peccavano  per omissione nella parte in cui non
prevedevano  che il termine perentorio di otto giorni per l'esercizio
dell'opzione  decorresse  dalla  data  di  notifica  o  comunicazione
personale dell'ultima proclamazione. Invero, l'art. 41 contrasterebbe
con  l'art. 3  Cost. per intrinseca irragionevolezza o irrazionalita'
in  quanto  ricollega  il decorso di un brevissimo termine perentorio
alla circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere la
data  in  cui  i  singoli  uffici  circoscrizionali abbiano deciso di
riunirsi  per  procedere  alla proclamazione degli eletti, per cui il
termine  viene  stabilito a prescindere dall'effettiva conoscibilita'
del  dies  a  quo  della  decorrenza,  con conseguente inutilita' del
diritto  di  opzione,  il  quale  a  sua  volta deriva pur sempre dal
diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost;
        volendosi  rinvenire  un tertium comparationis e' sufficiente
tener  presente  la  prassi  applicativa  che si segue nelle elezioni
nazionali, come sopra accennato;
        risulta  anche  violato  il  principio  di  buon andamento ed
imparzialita' di cui all'art. 97 Cost.;
        la  pubblicita'  in  genere  del  procedimento elettorale non
poteva   equipararsi   alla   pubblicita'  richiesta  per  precludere
l'esercizio del diritto di opzione;
    4.  - Costituitosi in giudizio, l'Ufficio elettorale nazionale ha
chiesto  il  rigetto  dell'appello, rilevando, in particolare, che il
termine  di otto giorni per l'esercizio della facolta' di opzione del
candidato  eletto  in  piu' circoscrizioni, di cui all'art. 41, legge
n. 18/1978,  non  incideva  sul  diritto  di elettorato passivo e sul
rispetto  della  volonta' dell'elettore, in quanto la conseguenza non
era  la decadenza dalla carica, ma solo quella di essere eletto nella
circoscrizione sorteggiata.
    5. - Alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il ricorso e' stato
trattenuto  in  decisione  ed al termine della camera di consiglio e'
stato  letto dal presidente della sezione il dispositivo di decisione
n. 297/2005.
    6. - In via preliminare occorre affrontare d'ufficio la questione
di   giurisdizione,  che  implicitamente  la  sentenza  appellata  ha
ritenuto appartenere al giudice amministrativo.
    Al riguardo si osserva che la questione da risolvere attiene alla
legittimita'  o meno del comportamento tenuto dall'Ufficio elettorale
nazionale   per   le   elezioni  dei  rappresentanti  dell'Italia  al
Parlamento europeo in data 15 luglio 2004, di cui al relativo verbale
in  pari  data,  nella  parte  in  cui  ha proceduto con il sorteggio
all'individuazione  della  circoscrizione  per  il  candidato Umberto
Bossi,  che  non  aveva  fatto pervenire dichiarazione di opzione per
essere  stato  eletto  in piu' circoscrizioni, e quindi, a seguito di
sorteggio,  ha  proclamato eletto per la I Circoscrizione-Italia Nord
occidentale  il candidato Matteo Salvini, primo dei non eletti per la
lista Lega Nord.
    Trattasi  percio'  del  ricorso  avverso  la  proclamazione degli
eletti  per  motivi  inerenti  ad  operazioni  elettorali  successive
all'emanazione  del  decreto  di convocazione dei comizi, che rientra
nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 42,
legge  24  gennaio  1979,  n. 18,  non venendo in rilievo un giudizio
relativo  a  condizioni  di  eleggibilita'  e  di compatibilita', che
rientra  invece  nella  giurisdizione  del giudice ordinario ai sensi
dell'art. 44   della   medesima   legge  (v.  la  sentenza  Tribunale
amministrativo  regionale  Lazio, sez. I n. 2201 dell'8 ottobre 1999,
che affronta specificamente la questione di giurisdizione per un caso
analogo).
    7. - Nel merito il Collegio ritiene che l'interpretazione fornita
da  Tribunale  amministrativo regionale in ordine agli artt. 22 e 41,
legge  n. 18/1979  sia corretta, nel senso che essi esprimono in modo
univoco  l'intento  del  legislatore  di  far  decorrere  dall'ultima
proclamazione  il termine di otto giorni per l'esercizio dell'opzione
da parte del candidato che risulta eletto in piu' circoscrizioni alle
elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia.
    Invero,  la  fattispecie  e' regolata espressamente dall'art. 41,
comma primo, della legge n. 18 del 1979, il quale stabilisce che: «Il
candidato  che  risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare
all'Ufficio  elettorale  nazionale,  entro  otto  giorni  dall'ultima
proclamazione,  quale  circoscrizione  sceglie.  Mancando  l'opzione,
l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio».
    Ne'  e'  consentito  instaurare  una  correlazione tra l'art. 41,
comma  primo  e  l'art. 22,  ultimo comma della menzionata legge, nel
senso  di  far decorrere il termine di otto giorni dal ricevimento da
parte  del  candidato dell'attestato individuale di proclamazione, in
quanto  cio'  comporterebbe  una  modifica  sostanziale dell'art. 41,
comma  primo,  il  quale  da  una parte non richiama l'art. 22 ultimo
comma  (che ha il fine del tutto diverso di permettere ad ogni eletto
di  documentare  il  proprio  status), e dall'altra intende collegare
chiaramente   la  decorrenza  del  termine  all'ultima  proclamazione
intervenuta.
    Per   quanto   detto,  dunque,  la  decorrenza  del  termine  per
l'esercizio del diritto di opzione spettante all'interessato e' stata
correttamente  ancorata  alle proclamazioni del 6 luglio 2004, il che
ha  imposto  di prendere atto che il relativo periodo di tempo si era
oggettivamente consumato senza che il diritto venisse esercitato.
    8. - Le ulteriori doglianze dedotte dall'appellante sono prive di
fondamento   non   potendosi   attribuire   rilevanza   ad  eventuali
indicazioni  fornite  a  un funzionario di cancelleria in ordine alla
decorrenza  dei  termini  dal  9 luglio  2004  oppure  ad  una prassi
applicativa  in  base  alla  quale verrebbe immediatamente comunicata
all'interessato     l'attestazione    dell'avvenuta    proclamazione,
trattandosi di evenienze rimesse all'iniziativa dei vari uffici e non
imposte dalla relativa normativa.
    Non  si  vede  poi  come  l'Ufficio  elettorale nazionale avrebbe
potuto  tener  conto  delle  condizioni  di  salute dell'on. Bossi in
mancanza   di   una   comunicazione   documentata   in   tal   senso,
documentazione  che  (in  ragione della notorieta' della circostanza)
non  e'  stata  acquisita  o  depositata  in giudizio, tanto piu' che
l'interessato  aveva  regolarmente  dichiarato,  con  nota depositata
presso   tale  Ufficio  il  17  luglio  2004,  di  optare  per  la  I
circoscrizione, sia pure con ritardo rispetto al termine prescritto.
    9.  -  Residua  l'esame dell'eccezione di costituzionalita' degli
artt. 22  e  41  legge  n. 18/1979  in relazione agli art. 3, 51 e 97
Cost.
    9.1.  -  Detta  eccezione  e'  senz'altro  rilevante in quanto la
decadenza  dal  diritto  di opzione nella specie e' scaturita proprio
per   effetto   del  menzionato  art. 41  (considerato  senza  alcuna
connessione   con   l'art. 22),  nella  parte  in  cui  statuisce  la
decorrenza   del   relativo   termine   di  otto  giorni  dall'ultima
proclamazione.
    9.2.  -  Per  quanto  concerne  la sua non manifesta infondatezza
occorre  ripercorrere  storicamente  la disciplina normativa, sia per
quanto  concerne  le  elezioni  dei  deputati  e dei senatori che dei
consiglieri  degli  enti  locali,  al  fine di enucleare il principio
fondamentale  in  materia  di  opzione per i candidati eletti in piu'
collegi o circoscrizioni oppure in piu' enti locali.
    La prima disposizione che viene in rilievo e' l'art. 110 del T.U.
della  legge  elettorale  approvata con regio decreto 26 giugno 1913,
n. 821  (a  sua  volta  identico  all'art. 94 del T.U. 28 marzo 1895,
n. 83),  il  quale  prevedeva  che il deputato eletto in piu' collegi
doveva  dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni successivi alla
data  in  cui  essa  ne  abbia riconosciute valide le elezioni, quale
dovesse  essere  il  collegio  di  cui  egli  intendeva esercitare la
rappresentanza,  comminando  in  difetto  l'estrazione  a  sorte  del
collegio da scegliere.
    Identica  disposizione  era  prevista  anche nell'art. 8, legge 6
febbraio  1948  n. 29  (per la elezione del senato della Repubblica),
che pero' stabiliva in cinque giorni dall'ultima convalida il termine
per  esercitare  l'opzione  per  il candidato eletto senatore in piu'
collegi.
    Parimenti,   l'art. 85,   d.P.R.   30  marzo  1957,  n. 361  (per
l'elezione della Camera dei deputati), sanciva originariamente che il
deputato  eletto  in  piu'  collegi  doveva  dichiarare  il  collegio
prescelto  alla  Presidenza  della  Camera  dei  deputati, entro otto
giorni  dalla  convalida delle elezioni. Quest'ultima disposizione e'
stata  poi  modificata dall'art. 1, legge 30 luglio 1996, n. 338, con
la   previsione  che  il  termine  di  otto  giorni  per  l'esercizio
dell'opzione  da  parte  del  deputato  eletto in piu' circoscrizioni
decorre dalla data dell'ultima proclamazione.
    Per quanto concerne le elezioni comunali, l'art. 52, del d.lgs. 7
gennaio    1946,    n. 1,   prevedeva   che   il   candidato   eletto
contemporaneamente in due comuni dovesse optare per uno di essi entro
otto  giorni  dall'elezione,  rimanendo  eletto nel comune ove avesse
riportato  piu'  voti  in  mancanza  di opzione. Tale disposizione e'
stata  poi  riprodotta  nell'art. 50 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203 e
negli artt. 78 e 80 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
    Nonostante   lo   specifico   riferimento  all'elezione,  per  la
decorrenza  del  termine  di  otto  giorni, la riportata disposizione
venne  interpretata nel senso che occorresse la piena efficacia delle
elezioni,  il  che  poteva  avvenire  solo con la convalida, anzi con
ultima  convalida  (v.  parere sez. I del Consiglio di Stato, n. 1614
del 16 novembre 1948).
    Allorche'   poi   si   e'   proceduto   alla  unificazione  delle
disposizioni  in  materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle
cariche   di   consigliere  regionale,  provinciale  e  comunale,  il
principio  enunciato  nel  menzionato  parere  e' stato espressamente
recepito  nell'art. 7, legge 23 aprile 1981, n. 154, prevedendosi che
il  candidato  eletto  contemporaneamente consigliere in due regioni,
due  province,  due  comuni e due circoscrizioni, deve optare per una
delle  cariche  entro 5 giorni dall'ultima deliberazione di convalida
ed, in caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio in cui ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero
dei  votanti.  Disposizione  poi  riprodotta  nell'art. 57 del d.lgs.
n. 267.
    9.3.  - Ne discende che in linea di massima il nostro ordinamento
tende  a  far  decorrere  il  termine per l'esercizio dell'opzione in
questione  non  dalla  proclamazione  degli  eletti  ma  da un evento
successivo ed in particolare dalla convalida (o dall'ultima convalida
intervenuta),  convalida che e' effettuata dallo stesso organo eletto
(v.  art. 66  Cost.;  art. 75,  T.U.  n. 570/1960  ed art. 41, d.lgs.
n. 267/2000  per  gli enti locali ed art. 17, legge 17 febbraio 1968,
n. 108  e  successive  modificazioni,  per i consigli regionali delle
regioni  a  statuto normale), con conseguente convocazione alla prima
riunione  anche  del  candidato  che  deve  effettuare  l'opzione  ed
implicita consapevolezza di quanto avvenuto.
    Costituiscono   eccezione   a   tale   regola  l'art. 85,  d.P.R.
n. 361/1957, nel testo sostituito dall'art. 1, legge n. 398/1996 (per
l'elezione   dei   deputati),   e  l'art. 41  legge  n. 18/1979  (per
l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo).
    9.4. - In questa sede non interessa l'art. 85, d.P.R. n. 361/1957
e  successive  modificazioni  e  la  sua corretta interpretazione (al
riguardo sembra doversi tener conto anche dell'art. 3 del Regolamento
della  Camera,  che  in  qualche  modo  riprende in considerazione la
convalida   dell'elezione   nella   circoscrizione   di  opzione)  ma
l'art. 41,  legge  n. 18/1979,  il quale non potrebbe comunque essere
interpretato  nel  senso che la decorrenza del termine di otto giorni
debba  decorrere  dalla convalida delle elezioni, atteso che una tale
convalida   non   e'   prevista   e   non  potrebbe  essere  prevista
dall'ordinamento  interno, trattandosi del Parlamento europeo (che e'
un'istituzione  dell'Unione europea), il quale procede ad un'autonoma
verifica  della  validita'  del  mandato  dei  neoeletti in base alle
disposizioni   dell'Atto   del   20   settembre   1976  e  successive
modificazioni,  (approvato  e  reso  esecutivo  in  Italia  con legge
6 aprile  1977,  n. 150  e  successive  modificazioni) con esclusione
delle  contestazioni  fondate  sulle  leggi  elettorali nazionali, ai
sensi dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo.
    Per  cui  rimane  confermato  l'intento  del  legislatore  di far
decorrere  il  termine  di  otto  giorni  di  cui  all'art. 41, legge
n. 18/1979  dalla  proclamazione  (che e' anche la data di decorrenza
del  termine per la dichiarazione di scelta del membro del parlamento
europeo eletto che si trovi in situazione di incompatibilita' con gli
incarichi  previsti  dall'art. 6, legge n. 18/1979, ma con un termine
piuttosto  ampio  di  trenta  giorni),  a  prescindere  da  qualsiasi
comunicazione  da  parte dell'Ufficio ed, in particolare, senza alcun
collegamento   con   l'invio   da   parte   dell'Ufficio   elettorale
circoscrizionale dell'attestato ai rappresentanti proclamati eletti.
    9.5.  -  In  tal modo pero', l'art. 41, primo comma, n. 18/ 1979,
appare  affetto  da  intrinseca irragionevolezza o irrazionalita', in
violazione  dell'art. 3  Cost.,  in quanto ricollega il decorso di un
brevissimo  termine  perentorio allacircostanza puramente casuale che
il  candidato venga a sapere tempestivamente la data in cui i singoli
uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla
proclamazione  degli  eletti,  per  cui  il termine viene stabilito a
prescindere  dall'effettiva  conoscibilita'  del  dies  a  quo  della
decorrenza,   mediante   apposita   comunicazione,   con  conseguente
sacrificio  del  diritto  di  opzione il quale a sua volta deriva pur
sempre   dal   diritto  inviolabile  di  elettorato  passivo  di  cui
all'art. 51 Cost.
    Viene  quindi  a prodursi un effetto sfavorevole per il candidato
eletto  in  piu'  circoscrizioni  (perdita della facolta' di opzione)
senza  una comunicazione personale, il che contraddice senza adeguata
giustificazione  il principio generale di cui dall'art. 21-bis, legge
7  agosto  1990,  n. 241,  introdotto dall'art. 14, legge 11 febbraio
2005,  n. 15,  secondo  cui  «il provvedimento limitativo della sfera
giuridica  dei  privati  acquista  efficacia nei confronti di ciascun
destinatario  con la comunicazione allo stesso effettuata»; principio
che  doveva ritenersi gia' insito nell'ordinamento, come del resto e'
desumibile dall'art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sia pure con
riferimento  al  termine  di  decorrenza  del  ricorso  al  Tribunale
amministrativo  regionale  per  i  soggetti  direttamente contemplati
nell'atto  ritenuto  lesivo  (v.  in  precedenza artt. 1 e 2, r.d. 17
agosto 1907, n. 642).
    Ne  discende  anche  la  sospetta violazione il principio di buon
andamento  ed imparzialita' di cui all'art. 97 Cost., dal momento che
solo  assicurando  in concreto l'esercizio del diritto di opzione, ad
es.  facendo  decorrere il termine di opzione non dalla proclamazione
ma  dall'invio  con  sollecitudine  da  parte dell'Ufficio elettorale
circoscrizionale  del menzionato attestato, potrebbe essere garantita
una regolare composizione dell'organo elettivo.
    Ne'  la  disposizione  di  cui  all'art. 41,  primo  comma, legge
n. 18/1979,  puo'  essere  giustificata in funzione di una tempestiva
costituzione  dell'organo  elettivo, atteso che l'art. 6 della stessa
legge   consente,   a   colui   che   si   trova   in  situazione  di
incompatibilita',  di  optare  per  la scelta della carica nell'ampio
termine di trenta giorni dalla proclamazione.
    Parimenti,  non  sembra  offrire  adeguata  giustificazione  alla
disposizione  in  esame  il  clima di pubblicita' in cui si svolge il
procedimento  elettorale in questione, in quanto cio' non ha impedito
di  prevedere  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco
dei  candidati  eletti  al  Parlamento  europeo per la decorrenza del
termine  di  impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore, ai
sensi   dell'art. 42,  legge  n. 18/1979;  pubblicazione  che,  nella
specie,  e' intervenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio
2004, p. 54. 9.
    10.  - Ne consegue che della risoluzione dell'anzidetta questione
di  costituzionalita',  rilevante  e non manifestamente infondata, va
investita  la  Corte  costituzionale, con conseguente sospensione del
presente procedimento.
    Spese al definitivo.